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Sez. L, Sentenza n. 7363 del 11/04/2005 (Rv. 580502 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza cosiddetta sostanziale ai sensi dell'art. 6, comma primo, D.L. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva - Limiti - Applicabilità ai giudizi in corso ancorchè iniziati dopo l'emanazione del D.L. n. 338 del 1990 o del D.L. n. 28 del 1991, non convertiti - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580502-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In materia di proposizione dell'azione per far valere il diritto a prestazioni previdenziali, la decadenza cosiddetta sostanziale - prevista con norma interpretativa dall'art. 6, comma primo, del D.L. n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991, in riferimento all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - ha efficacia retroattiva, ma non si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore del D.L., secondo quanto disposto dal successivo comma 2 dello stesso art., che disciplina anche l'ipotesi in cui il processo sia stato proposto durante la precaria vigenza dei decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), senza che in senso contrario rilevi l'art. 1, comma secondo, della legge di conversione n. 166 suddetta (a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti). Conseguentemente, qualora la decadenza, verificatasi a norma dell'art. 47 suddetto, riguardi una domanda giudiziale proposta durante la vigenza dei decreti legge non convertiti, la stessa ha carattere procedimentale e viene meno la rilevanza ai fini del giudizio della originaria domanda amministrativa, determinandosi l'improponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/11/1990 num. 338, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 1, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)