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Sez. U, Sentenza n. 23736 del 08/11/2006 (Rv. 592883 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza sostanziale - Efficacia retroattiva ex art. 6 d.l. n. 103 del 1991 Limiti in relazione a precedenti decreti legge non convertiti.
Stato
decisa il 2006-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592883-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di proposizione dell'azione per far valere il diritto a prestazioni previdenziali, la decadenza cosiddetta sostanziale - prevista con norma interpretativa dall'art. 6, comma primo, d.l. n. 103 del 1991, convertito con l. n. 166 del 1991, in riferimento all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - ha efficacia retroattiva, ma non si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 6, che disciplina anche l'ipotesi in cui il processo sia stato proposto durante la precaria vigenza dei decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), senza che in senso contrario rilevi l'art. 1, comma secondo, della legge di conversione n. 166 del 1991 (a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti). Ne consegue che, qualora la decadenza, verificatasi a norma dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, riguardi una domanda giudiziale proposta durante la vigenza dei decreti-legge non convertiti, la stessa ha carattere procedimentale e viene meno la rilevanza, ai fini del giudizio, dell'originaria domanda amministrativa, conseguendone l'improponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 22/11/1990 num. 338, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)