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Sez. L, Sentenza n. 1292 del 20/02/1996 (Rv. 495917 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Decadenza sostanziale ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Applicabilità ai giudizi in corso ancorché iniziati dopo l'emanazione del D.L. n. 338 del 1990 o del D.L. n. 28 del 1991, non convertiti - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495917-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

La disciplina della decadenza sostanziale, di cui all'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, non è applicabile alle fattispecie in relazione alle quali già pendeva un giudizio al momento della sua emanazione, ancorché tale giudizio fosse stato iniziato successivamente all'emanazione dei precedenti D.L. non convertiti 22 novembre 1990 n. 338 e 28 gennaio 1991 n. 28, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla l. 1 giugno 1991 n. 166, di conversione del citato D.L. n. 103 del 1991, atteso che non rientrano fra tali effetti quello di interpretazione autentica dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, prodottosi solo a seguito della stessa legge di conversione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/11/1990 num. 338, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)