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Sez. L, Sentenza n. 9965 del 24/11/1994 (Rv. 488797 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE | Decadenza sostanziale dal relativo diritto ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Termine - Decorrenza dalla maturazione del diritto - Condizione - Presentazione del ricorso oltre il termine ex art.46 D.P.R. n.639 del 1970 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488797-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE

Il termine di decadenza sostanziale dal diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, previsto dall'art. 6, primo comma, del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991 n. 166), decorre dalla data di maturazione del diritto ai singoli ratei solo in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo; a tal fine, non rileva che il ricorso sia stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 46 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo anteriore alla legge 9 marzo 1989 n.88), in relazione al disposto dell'art.8 della legge n. 533 del 1973 secondo cui non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 634 art. 46, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)