Sez. 4, Sentenza n. 14169 del 16/10/2014 Cc. (dep. 08/04/2015) Rv. 263276 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari - Sanzioni amministrative accessorie applicabili - Individuazione - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Sospensione della patente di guida - Raddoppio della durata della sanzione - Legittimità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari alla verifica della condizione di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, disciplinata dall'art. 187, comma ottavo, cod. strada, sono previste le medesime sanzioni amministrative accessorie dettate per la corrispondente fattispecie contravvenzionale del rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada, di talché, nel caso in cui il veicolo condotto dall'imputato appartenga a terzi, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)