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Sez. 4, Sentenza n. 18111 del 16/12/2014 Cc. (dep. 29/04/2015) Rv. 263475 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Raddoppio della durata della sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263475-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada non è estensibile la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)