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Sez. 6, Sentenza n. 36396 del 10/07/2014 Cc. (dep. 28/08/2014) Rv. 263254 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Sospensione della patente di guida - Durata della sospensione - Raddoppio della durata in caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Disposizione prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza - Applicabilità al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263254-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE

Non è applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma settimo, codice della strada, il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, previsto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186, comma 2, lett. C), cod. strada. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il richiamo alla lett. c del secondo comma, contenuto nel settimo comma dell'art. 186, è limitato alla pena principale, mentre la sanzione amministrativa accessoria è quantificata autonomamente, senza alcun richiamo alla disposizione prevista per la guida in stato di ebbrezza).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)