Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 13/02/1997 Cc. (dep. 28/03/1997) Rv. 207413 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Indagini successive all'archiviazione nei confronti di persona nota - Autorizzazione - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 cod. proc. pen. si riferisce alla sola ipotesi dell'intervenuto provvedimento di archiviazione "emesso a norma degli articoli precedenti", i quali tutti presuppongono chiaramente che detto provvedimento abbia avuto ad oggetto notizia di reato riconducibile a persona nota. Detta autorizzazione, pertanto, non può ritenersi necessaria nella diversa ipotesi in cui, essendo stata disposta l'archiviazione ai sensi del successivo art. 415 cod. proc. pen., per essere rimasti ignoti gli autori del fatto, questi ultimi siano stati poi, ad avviso del pubblico ministero, identificati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)