Sez. 1, Sentenza n. 9356 del 06/09/1995 (Rv. 493909 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | U.S.L. della Regione Lazio - Debito nei confronti del farmacista per le prestazioni erogate agli assistiti - Scadenza ex art. 9 dell'Accordo Nazionale tra UU.SS.LL. e farmacisti del 13 luglio 1987 - Mora "ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Configurabilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo ad un debito di una U.S.L. della Regione Lazio nei confronti di un farmacista, il sopraggiungere della scadenza fissata dall'art. 9 dell'Accordo Nazionale tra le UU.SS.LL. e i farmacisti del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 febbraio 1989 n. 94, non implica "mora ex re" nei confronti della U.S.L. relativamente alle somme che essa deve rimborsare ai farmacisti per le prestazioni da loro erogate agli assistiti, considerato che l'art. 33 della legge regionale 14 giugno 1980 n. 58 non introduce deroghe al sistema di tesoreria previsto per le UU.SS.LL. dalle singole leggi regionali (in osservanza di quanto prescritto dall'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, così come modificato dalla legge di conversione del 29 febbraio 1980 n. 33, nel testo novellato dall'art. 35 della legge 20 marzo 1981 n. 119), il che comporta che luogo di adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria della U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale, ovvero il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettersi al creditore. Nè vale come atto di costituzione in mora il mero invio delle distinte riepilogative mensili da parte dei farmacisti, atteso che il credito del farmacista nasce, secondo l'Accordo Nazionale citato, solo successivamente, con la scadenza del venticinquesimo giorno del mese che segue quello di presentazione delle distinte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1182, Legge Reg. Lazio 14/06/1980 num. 58 art. 33, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 8 CORTE COST., Legge 20/03/1981 num. 119 art. 35 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)