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Sez. 6, Sentenza n. 35557 del 11/06/2003 Ud. (dep. 16/09/2003) Rv. 226698 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Accordo delle parti sui motivi di appello - Rinuncia a tutti i motivi diversi da quello sulla pena - Obbligo del giudice di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226698-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

In tema di "patteggiamento in appello", il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati (nella specie, il motivo non rinunciato era attinente alla misura della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)