diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 53565 del 27/09/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271258 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso una decisione che definisce il cosiddetto "patteggiamento in appello" - Questioni rilevabili d'ufficio già oggetto di motivi di gravame rinunciati - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271258-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)