Sez. 6, Sentenza n. 40817 del 17/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230259 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE | Appello - Patteggiamento in appello - Contenuto - Effetti sulla ricorribilità in Cassazione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE
In caso di "patteggiamento" in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), l'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni sulle quali è legittimamente intervenuta rinuncia, fatta eccezione per quelle riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, per quelle afferenti alla stessa procedura camerale ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. e per quelle relative alla violazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale in appello vi era stata esplicita rinuncia a tutti i motivi di appello, eccettuato quello relativo alla pena oggetto di concorde riduzione; la Cassazione ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso presentato deducendo l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, sul rilievo che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, quarto comma, cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)