Sez. L, Sentenza n. 589 del 22/01/1987 (Rv. 450317 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DELLA RETRIBUZIONE ADEGUATA EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NON APPLICABILE ALLO SPECIFICO RAPPORTO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE SPECIFICA IN CASO DI NOTEVOLE DIVARIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DELLA RETRIBUZIONE ADEGUATA EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NON APPLICABILE ALLO SPECIFICO RAPPORTO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE SPECIFICA IN CASO DI NOTEVOLE DIVARIO.*
Nella Determinazione dell'adeguata retribuzione ex art. 36 cost., il giudice del merito, che si discosti in misura considerevole dai parametri retributivi desumibili dal contratto collettivo - non direttamente applicabile al rapporto - invocato dal lavoratore, ha l'Obbligo di motivare rigorosamente le ragioni giustificative del notevole divario anzidetto, non essendo al riguardo sufficiente un generico riferimento al concetto di equità. (V 237/85, mass n 438466; (V 3086/84, mass n 435127; (V 290/84, mass n 432567; (V 6403/83, mass n 431136).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)