Sez. L, Sentenza n. 6671 del 03/05/2012 (Rv. 622316 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA | Aiuti di Stato - Esenzione "de minimis" - Carattere eccezionale - Conseguenze - Prova delle condizioni - Onere del beneficiario - Oggetto - Rispetto del limite d'importanza - Sull'intero triennio e non per singolo aiuto - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA
In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis"), il cui importo complessivo per impresa non può superare la soglia di centomila euro su un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto alla deroga e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria "de minimis" con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis", atteso che la regola sugli aiuti d'importanza minore risponde, secondo la giurisprudenza comunitaria, ad esigenze di semplificazione amministrativa, che resterebbero insoddisfatte ove lo Stato membro dovesse notificare ogni singolo progetto di aiuto e la Commissione dovesse verificarne la compatibilità.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69 art. 2, Regolam. Commissione CEE 15/12/2006 num. 1998 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)