Sez. U, Sentenza n. 3465 del 04/08/1977 (Rv. 387033 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE.*
In tema di contenzioso tributario, prima della riforma introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 636, configurano controversie di estimazione semplice, come tali devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, e sottratte alla cognizione del giudice ordinario, esclusivamente quelle nelle quali l'indagine sulla sussistenza ed entita dei presupposti impositivi si traduca in una mera valutazione di dati ed elementi di fatto, prescindendo da ogni soluzione di questioni giuridiche, ovvero dall'interpretazione della portata e del contenuto di leggi, regolamenti, Atti o negozi giuridici. Pertanto, configura controversia di estimazione complessa, attribuita alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, quella nella quale la Determinazione della base imponibile (nella specie, al fine dell'imposta complementare sul reddito) venga contestata dal contribuente sotto il profilo dell'illegittimita del procedimento di accertamento, o dell'erronea interpretazione ed applicazione delle norme tributarie che disciplinano detta materia. (V 24/73, mass n 361773; (V 2203/71, mass n 352995).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)