Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 18/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174896 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - DEDUCIBILITÀ NEI MOTIVI DI RICORSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - DEDUCIBILITÀ NEI MOTIVI DI RICORSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha efficacia vincolante per le parti contraenti e non per i relativi sudditi, benché ad essi sia consentito adire la commissione europea dei diritti dell'uomo dopo la decisione interna definitiva - pertanto, non può essere dedotta nei motivi di ricorso la violazione di Disposizioni della convenzione. (V mass n 163330; (V mass n 161894; (Conf mass n 158743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Tratt. Internaz. 04/11/1950, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)