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Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 19/01/1984 Ud. (dep. 23/03/1984) Rv. 163330 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - NATURA - DIRETTA APPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIURIDICI INTERNI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163330-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - NATURA - DIRETTA APPLICABILITÀ AI RAPPORTI GIURIDICI INTERNI - ESCLUSIONE.*

La convenzione, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia (insieme al protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) con legge 4 agosto 1955 n. 848, non è direttamente applicabile ai rapporti giuridici interni, in quanto ha natura fattizia e, quindi, efficacia vincolante per "le altre parti contraenti", e non anche per i relativi sudditi, nonostante l'oggetto della convenzione e dei corrispondenti obblighi internazionali riguardi proprio costoro ed i loro diritti fondamentali. (V mass n 158743; (V mass n 155958).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)