Sez. 2, Sentenza n. 10693 del 10/03/1989 Ud. (dep. 27/07/1989) Rv. 181897 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - DEDUCIBILITÀ NEI MOTIVI DI RICORSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - DEDUCIBILITÀ NEI MOTIVI DI RICORSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non sono deducibili come motivi di ricorso in Cassazione le violazioni delle norme della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto non sono applicabili ai rapporti giuridici interni, avendo efficacia vincolante solo per le parti contraenti e non per i singoli. (Conf mass n 161894; (Conf mass n 158743; (Conf mass n 163330; (Conf mass n 162912; (Conf mass n 178178; (Conf mass n 174896; (Conf mass n 158743; (Conf mass n 154850; (contra mass n 155007; (contra mass n 154632; (contra mass n 168410; (contra mass n 168409; (contra mass n 168408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Tratt. Internaz. 04/11/1950, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)