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Sez. 1, Sentenza n. 616 del 23/03/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158743 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - DEDUCIBILITÀ NEI MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158743-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - DEDUCIBILITÀ NEI MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE - RATIO.*

La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha efficacia vincolante per le parti contraenti e non per i relativi sudditi benché ad essi sia consentito adire la commissione europea per i diritti dell'uomo, dopo la decisione interna definitiva. Ne deriva che non può essere dedotta nei motivi di ricorso la violazione di disposizione della convenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)