Sez. 3, Sentenza n. 28144 del 10/06/2024 Cc. (dep. 15/07/2024) Rv. 286682-01
AZIONE PENALE - IN GENERE | Citazione diretta a giudizio - Limite della pena della reclusione non superiore a quattro anni - Natura del rinvio - Principio "tempus regit actum" - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
AZIONE PENALE - IN GENERE
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)