Sez. L, Sentenza n. 2917 del 25/03/1987 (Rv. 452036 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORI) - DICHIARAZIONI DI SCIENZA - CONFIGURABILITÀ - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORI) - DICHIARAZIONI DI SCIENZA - CONFIGURABILITÀ - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*
La dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento delle sue pretese e di non aver altro a pretendere o di rinunciarvi esprime, di norma, il semplice convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto dei suoi diritti e costituisce perciò una dichiarazione di scienza priva di effetti negoziali, la quale non preclude, se successivamente riscontrata erronea, l'Azione, nel termine prescrizionale, per il riconoscimento dei diritti ancora non soddisfatti; l'attribuzione ad essa di un valore e di una portata negoziale di rinuncia e transazione non può avvenire se non quando risulti inequivocabilmente accertato, sulla base dell'interpretazione del documento e dal concorso di altre circostanze, che la dichiarazione stessa sia stata compiuta con la chiara consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili (non essendo peraltro necessaria la consapevolezza del relativo quantum economico) e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi. (V 452/83, mass n 425239; (Conf 1835/83, mass n 426674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)