diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9057 del 04/03/1986 Ud. (dep. 10/09/1986) Rv. 173695 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - APPLICAZIONE - REATI PUNITI CON PENE CONGIUNTE - MODALITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173695-01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - APPLICAZIONE - REATI PUNITI CON PENE CONGIUNTE - MODALITÀ - RATIO.*

In tema di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, nell'ipotesi di reato punito con pena pecuniaria congiunta a quella detentiva, dovrà procedersi prima alla Determinazione delle pene - detentive e pecuniarie - da infliggere in concreto; poi, si dovrà provvedere a sostituire la sola pena detentiva, secondo i criteri previsti dall'art. 135 cod. pen., rimanendo inalterata quella pecuniaria, poiché quest'ultima è di per sè già idonea a fungere da sanzione sostitutiva. Ne deriva che, con l'eliminazione della pena detentiva - sostituita come sopra indicato - si attua una situazione di completa parificazione delle due pene, sicché può trovare completa applicazione l'Estinzione del reato prevista dall'art. 77 della citata legge. (V mass n 165130; (V mass n 165129; (Conf mass n 170703; (Conf mass n 164911; (Conf mass n 160376; (Conf mass n 161962).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)