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Sez. 5, Sentenza n. 7779 del 26/05/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160376 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA E PECUNIARIA - RECLUSIONE E MULTA - ARRESTO E AMMENDA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZIALE NATURA DI MERA SANZIONE PECUNIARIA DELLA PENA DELLA MULTA O DELL'AMMENDA DOPO L'ESTINZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160376-01

PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA E PECUNIARIA - RECLUSIONE E MULTA - ARRESTO E AMMENDA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZIALE NATURA DI MERA SANZIONE PECUNIARIA DELLA PENA DELLA MULTA O DELL'AMMENDA DOPO L'ESTINZIONE DEL REATO.*

L'applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) con la conseguenziale Estinzione del reato, è consentita anche nel caso di previsione di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, avendo il legislatore voluto riferire le norme relative al cosiddetto "patteggiamento" anche ai reati punibili con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. Nè la declaratoria di Estinzione del reato è in tal caso in contrasto con il permanere della sanzione pecuniaria cui la sostituzione non può essere applicata perché come la reclusione si converte in multa e l'arresto in ammenda, che per effetto dell'Estinzione del reato restano degradate a sanzioni pecuniarie, così ad esse si aggiungono quantità di multe o di ammende le quali, per se non soggette a sostituzione, devono ritenersi anch'esse degradate a sanzione pecuniaria.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)