diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9104 del 28/03/1985 Ud. (dep. 14/10/1985) Rv. 170703 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - PROCEDURA REGOLATA DALL'ART. 77 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ AI REATI PUNITI CONGIUNTAMENTE CON PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170703-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - PROCEDURA REGOLATA DALL'ART. 77 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ AI REATI PUNITI CONGIUNTAMENTE CON PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA - AMMISSIBILITÀ.*

La procedura prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è applicabile anche ai casi di reati punibili con pena pecuniaria comminata congiuntamente a quella detentiva. Nè il permanere di una sanzione pecuniaria, cui la sostituzione non può essere applicata, è incompatibile con l'Estinzione del reato conseguente alla conversione della reclusione in multa e dello arresto in ammenda, poiché tale pena originaria edittalmente prevista viene equiparata alla sanzione sostitutiva e ad essa si aggiunge. (V mass n 165129 sez. U; (V mass n 165130 sez. U; (Conf mass n 164911; (Conf mass n 160376; (Conf mass n 161962).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)