Sez. L, Sentenza n. 4530 del 21/10/1977 (Rv. 388132 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INFRAZIONI DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INFRAZIONI DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La valutazione della gravita delle infrazioni commesse da un lavoratore subordinato e la attitudine di esse a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, in tronco oppure con preavviso, si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato, in particolare in relazione alla portata oggettiva e soggettiva delle mancanze stesse, alle circostanze di fatto, ai motivi ed all'intensita dell'elemento intenzionale. (Conf 4119/75, mass nn 378436 e 378437; (Conf 2144/74, mass n 370482; (Conf 3102/73, mass n 366871; (Conf 1881/69, mass n 341024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)