Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/04/1996 Cc. (dep. 31/07/1996) Rv. 205976 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE | Norma di cui al comma quarto legge n. 401 del 1989 - Attività di esercizio di giuoco sanzionata - Individuazione - Esercizio del giuoco d'azzardo mediante apparecchi automatici ed elettronici - Sussistenza di contravvenzione di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 T.U.L.P.S. - Fattispecie: videopoker.
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE
Deve ritenersi che la norma di cui al quarto comma dell'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 non riguardi l'esercizio del giuoco d'azzardo svolto mediante gli apparecchi automatici ed elettronici vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S., bensì abbia conservato il suo carattere di norma che specifica le fattispecie di cui al primo ed al secondo comma del medesimo articolo, e quindi punisca esclusivamente l'uso dei predetti apparecchi finalizzato all'esercizio abusivo, in forma organizzata, del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici del tipo di quelli considerati nei primi due commi. L'esercizio del giuoco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici (nella specie: videopoker), sia che si svolga in forma organizzata mediante una stabile predisposizione di uomini e mezzi sia che si svolga senza alcuna organizzazione, integra ancora invece la contravvenzione di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 T.U.L.P.S..
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)