Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 02/08/1993 (Rv. 483377 - 01)
Competenza civile - Litispendenza | Presupposti - Cancellazione di una delle cause dal ruolo - Insussistenza della litispendenza - Possibile riassunzione - Irrilevanza.
Competenza civile - Litispendenza
La litispendenza presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza di due cause dinnanzi a giudici diversi e deve essere, pertanto, esclusa se una di queste cause sia stata cancellata dal ruolo e, pur potendo essere riassunta, perché non è ancora decorso il relativo termine, non si possa considerare, quindi, in corso di regolare svolgimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)