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Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 02/08/1993 (Rv. 483377 - 01)

Competenza civile - Litispendenza | Presupposti - Cancellazione di una delle cause dal ruolo - Insussistenza della litispendenza - Possibile riassunzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483377-01

Competenza civile - Litispendenza

La litispendenza presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza di due cause dinnanzi a giudici diversi e deve essere, pertanto, esclusa se una di queste cause sia stata cancellata dal ruolo e, pur potendo essere riassunta, perché non è ancora decorso il relativo termine, non si possa considerare, quindi, in corso di regolare svolgimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)