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Sez. 5, Sentenza n. 14112 del 11/06/2010 (Rv. 613666 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudizio di risarcimento dei danni - Pluralità di parti - Accoglimento della domanda solo riguardo ad alcuni convenuti - Statuizioni di condanna e di rigetto - Autonomia - Conseguenze - Convenuti vittoriosi - Imposta proporzionale di registro relativa alla statuizione di condanna - Responsabilità solidale - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613666-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Nel caso in cui un giudizio di risarcimento dei danni promosso nei confronti di una pluralità di soggetti asseritamente concorrenti nella produzione di un fatto illecito si concluda con la condanna soltanto di alcuni dei convenuti, ed il rigetto della domanda nei confronti degli altri, questi ultimi non sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro relativa alla statuizione di condanna, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con la conseguente autonomia dei rapporti giuridici cui si riferiscono le statuizioni contenute nella sentenza, e non trovando applicazione l'art. 21 del d.P.R. n. 131 cit., in quanto non sussiste alcun legame di derivazione necessaria tra la statuizione di condanna e quella di reiezione della domanda, fondate su distinte valutazioni risultanti da una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall'attore, e non vi è alcun rapporto sostanziale tra quest'ultimo ed i convenuti vittoriosi, ma un mero rapporto processuale il cui contenuto economico, limitato alle spese processuali ovvero all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., è estraneo a quello in funzione del quale è liquidata l'imposta pretesa dal Fisco.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)