Sez. L, Sentenza n. 27425 del 13/12/2005 (Rv. 587063 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Soppressione della rendita da parte dell'I.N.A.I.L. per diversa valutazione dei medesimi dati clinici - Oneri dell'Istituto previdenziale - Deduzione dell'intervenuto miglioramento entro dieci o quindici anni - Decorrenza del miglioramento - Espletamento della visita entro l'anno dal miglioramento - Necessità - Prova del miglioramento mediante la documentazione sanitaria del procedimento di revisione - Necessità - Esclusione - Consulenza tecnica sulle risultanze sanitarie - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In materia di infortuni sul lavoro o malattie professionali, nelle controversie nelle quali si discuta della legittimità della soppressione di una rendita per sopravvenuto miglioramento è onere dell'Istituto previdenziale dedurre in giudizio che il miglioramento è avvenuto nel termine di dieci o quindici anni (a seconda che si tratti, rispettivamente, di infortunio o di malattia professionale) decorrenti dalla data di maturazione del diritto (e non da quella del provvedimento di concessione della rendita stessa); ove l'Ente abbia a ciò ottemperato, e la visita di revisione sia stata espletata entro l'anno dallo scadere del decennio o del quindicennio, non è necessario che la precedente ed autonoma fase amministrativa abbia indicato con precisione il momento in cui il processo sanitario abbia raggiunto un grado giuridicamente rilevante, in quanto l'istituto può dedurre ritualmente in giudizio l'intervenuta variazione delle condizioni sanitarie entro il decennio (o quindicennio) ed articolare la relativa richiesta di prova, producendo la documentazione sanitaria della visita di revisione, la cui rilevanza potrà essere valutata anche facendo ricorso alla consulenza tecnica.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)