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Sez. L, Sentenza n. 10858 del 16/08/2000 (Rv. 539615 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Ultima revisione - Termine ex art. 137, sesto comma, D.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2000-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539615-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Ai fini della decorrenza del termine di quindici anni entro cui, a norma dell'art. 137, sesto comma, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può procedersi all'ultima revisione della rendita da malattia professionale per modificazioni dell'inabilità permanente, il "dies a quo" è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)