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Sez. 1, Sentenza n. 5754 del 20/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212098 - 01

SPORT | Calcio - Provvedimento del Questore di divieto di accesso alle competizioni sportive - Sindacato giurisdizionale - Limitazione alla verifica di legittimità del provvedimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212098-01

SPORT

In tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificato dalla legge n. 45 del 1995, compito del g.i.p. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che esso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge. (Fattispecie relativa a divieto di accesso agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma, congiunto all'interdizione a partecipare a tutti gli incontri della squadra di calcio della Lazio, disposto nei confronti di soggetto denunciato all'a.g. per vari episodi di violenza commessi nel corso di una partita tra Lazio e Bologna).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 24/02/1995 num. 45 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)