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Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 20/01/2004 Cc. (dep. 30/01/2004) Rv. 226967 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Motivazione - Parametri da osservare - Ragioni di necessità e urgenza e adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative - Ragione.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226967-01

SPORT

Il provvedimento del questore che imponga a taluno il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida sia sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma quinto del citato art. 6, sia sotto quello della sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza. V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del G.i.p., siccome sorretta da "apparente" motivazione sui punti suindicati).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)