Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 17/03/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211119 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Divieto di accesso ad esse con obbligo di presentazione alla polizia - Provvedimento del questore - Convalida - Controllo giurisdizionale - Limitazione ai presupposti di legittimità del provvedimento - Sussistenza - Potere del giudice di verificare la congruità e la durata delle specifiche prescrizioni - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di convalida del provvedimento del questore emesso a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'art. 1 d.l. 717 del 1994, convertito nella legge n. 45 del 1995, compito del giudice per le indagini preliminari è di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il provvedimento, esulando da tale sindacato aspetti attinenti al contenuto discrezionale dell'atto, di spettanza dell'autorità amministrativa, come la specificità delle singole prescrizioni e la loro durata. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ridotto la durata del divieto di assistere a incontri di calcio emesso dal questore a carico di due soggetti).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)