Sez. 6 - , Sentenza n. 13419 del 05/03/2019 Cc. (dep. 27/03/2019) Rv. 275366 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rimessione del processo – Motivi di legittimo sospetto – Nozione – Incompatibilità dei magistrati – Irrilevanza – Fattispecie.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di rimessione del processo, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse motivo di legittimo sospetto la circostanza che il ricorrente si fosse dovuto confrontare con magistrati asseritamente incompatibili per le loro pregresse funzioni o per le relazioni familiari o amicali con amministratori del comune in cui si erano svolti i fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)