Sez. 3, Sentenza n. 2318 del 04/04/1985 (Rv. 440195 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 4 quinto comma della legge 10 dicembre 1973 n. 814, il quale prevede, in favore dell'affittuario convenuto in giudizio per morosità, la concessione di un termine per il versamento dei canoni scaduti, integra una disposizione eccezionale, rivolta a colmare il vuoto legislativo conseguente all'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1972) sulla previgente legislazione, ed opera con esclusivo riguardo alle annate agrarie contemplate nei precedenti commi e, pertanto, non è invocabile con riferimento ad inadempienze inerenti ad annate successive a quelle ricomprese nel periodo 1970/1973. (Conf 5736/83, mass n 430615; (Conf 3872/83, mass n 428797; (Conf 3895/82, mass n 421843; (Conf 4563/81, mass n 415277).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)