Sez. L, Sentenza n. 4563 del 13/07/1981 (Rv. 415277 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - MORA - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA - DISCIPLINA EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - CARATTERE SOSTANZIALE - LIMITI TEMPORALI - NATURA PROCESSUALE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA ANCHE DI UFFICIO, IN QUALUNQUE STATO E GRADO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - MORA - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA - DISCIPLINA EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - CARATTERE SOSTANZIALE - LIMITI TEMPORALI - NATURA PROCESSUALE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA ANCHE DI UFFICIO, IN QUALUNQUE STATO E GRADO.*
La disposizione del quinto comma dell'art 4 della legge 10 dicembre 1973 n 814 - concernente la concessione del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi all'affitto di fondi rustici - ha carattere sostanziale, limitato temporalmente alle tre annate agrarie previste dai precedenti commi secondo e terzo (dal 1970/1971 al 1972/1973), e, inoltre, natura processuale, per cui va applicata, anche di ufficio, ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in qualunque stato e grado. (V 5986/80, mass n 409766; (V 5861/79, mass n 402525; (V 2309/79, mass n 398649; (Conf 2212/81, mass n 412947).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)