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Sez. 1, Sentenza n. 6678 del 17/12/1981 (Rv. 417547 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE.*
Stato
decisa il 1981-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417547-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE.*

Ai sensi dell'art. 26 del nuovo testo sul contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), i poteri della commissione tributaria centrale si estendono a tutte le questioni ad eccezione di quelle di mero fatto relative alla valutazione estimativa ed alla misura della pena pecuniaria, sicché il ricorso alla predetta commissione si configura come mezzo di gravame illimitato della decisione di secondo grado, proponibile per violazione di legge ed errata risoluzione di questioni di fatto, eccettuate le statuizioni attinenti a valutazione estimativa, che possono essere impugnate soltanto per violazione di leggi processuali o sostanziali. (V 137/81, mass n 410536; (V 1835/79, mass n 398216; (V 5086/77, mass nn 388695 e 388696).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)