Sez. 1, Sentenza n. 6552 del 02/12/1982 (Rv. 424170 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Le domande delle parti, ai fini della loro interpretazione, devono essere considerate non solo nella loro formulazione letterale, ma soprattutto nel loro contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalità che la parte intende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, tenendosi conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa, ma anche di quella che possa implicitamente od indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, di talché se il giudice di merito applica i predetti criteri, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronunzia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale di essa. (V 4808/79, mass n 401417; (V 3904/77, mass n 387597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)