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Sez. L, Sentenza n. 6307 del 04/12/1979 (Rv. 403030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO E RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - PRESUNZIONE DI INTEGRITA E DI CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - RIASSUNZIONE, A DOMANDA, DI UNO DI ESSI CON MANSIONI INFERIORI, A DISTANZA DI TRE MESI).*
Stato
decisa il 1979-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO E RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - PRESUNZIONE DI INTEGRITA E DI CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - RIASSUNZIONE, A DOMANDA, DI UNO DI ESSI CON MANSIONI INFERIORI, A DISTANZA DI TRE MESI).*

In caso di licenziamento e di riassunzione del lavoratore dipendente, la presunzione iuris tantum di integrita e continuita del rapporto di lavoro, nel senso di ritenere che il licenziamento sia stato fittiziamente intimato in elusione del principio imperativo di infrazionabilita della indennita di anzianita, presuppone, oltre l'identita o analogia delle mansioni, modalita e condizioni del rapporto, che la riassunzione sia stata contestuale od immediatamente successiva del licenziamento, senza cioe sensibile intervallo di tempo. Detta presunzione, pertanto, non opera qualora venga accertata una effettiva soluzione di continuita nel rapporto di lavoro in relazione alle peculiarita del rapporto medesimo e delle reciproche obbligazioni da esso derivanti. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza dell'unicita del rapporto di lavoro per essere intercorso un periodo di circa tre mesi fra licenziamento, interessante trentacinque dipendenti e riassunzione avvenuta a domanda del lavoratore, che aveva esplicato mansioni inferiori a quelle originariamente svolto). (V 1498/75, mass n 375083; (V 3376/74, mass n 371884; (Conf 289/76, mass n 378964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)