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Sez. L, Sentenza n. 263 del 12/01/1984 (Rv. 432525 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SEGUITO DA RIASSUNZIONE IMMEDIATA O DOPO BREVE INTERVALLO - PRESUNZIONE DI FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432525-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SEGUITO DA RIASSUNZIONE IMMEDIATA O DOPO BREVE INTERVALLO - PRESUNZIONE DI FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La presunzione, sia pure iuris tantum, di fittizia e fraudolenta interruzione del rapporto di lavoro in danno del lavoratore, nel caso in cui, succedendo nella gestione aziendale un imprenditore ad un altro, il lavoratore stesso venga licenziato per essere immediatamente, o senza apprezzabile intervallo di tempo, riassunto alle dipendenze del nuovo imprenditore, può essere utilmente invocata allorché detta successione sia effettivamente riconducibile all'archetipo di cui all'art. 2112 cod. civ. e cioè nei casi in cui, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico usato per attuarla, essa realizzi il passaggio dell'azienda (o di un settore di essa) nella sua obiettiva identità da un soggetto ad un altro ed inoltre presuppone che non sia stato lo stesso lavoratore a manifestare la volontà di recedere, salvo che le dimissioni siano state rese in circostanze tali da farle ritenere non determinate da libera scelta di quest'ultimo. (V 6307/79, mass n 403030; (V 102/79, mass n 396169; (V 289/76, mass n 378964; (V 2380/70, mass n 348606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)