Sez. 5, Sentenza n. 8742 del 21/04/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214649 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE | Dichiarazione di insindacabilità operata dalla Camera dei Deputati - Improcedibilità - Obbligatorietà.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
L'articolo 68 della Costituzione, statuendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, è di immediata applicazione, anche se non sostenuta da leggi costituzionali o ordinarie dirette a disciplinare la materia. Ed invero, la norma non si limita ad affermare un valore ideale e un principio programmatico, suscettibile di valorizzazione solo ai fini del giudizio di incostituzionalità di disposizioni incompatibili. Essa è immediatamente cogente perché, assicurando la libertà giuridica di manifestazione del pensiero del parlamentare, esplicitamente impone ai titolari degli altri poteri dello Stato di adeguarsi al principio ed impedisce loro di emanare ed applicare norme confliggenti. Ne consegue che la non perseguibilità o la non sindacabilità sono assimilabili, sotto il profilo sostanziale, ad una causa di non punibilità, applicabile in ogni stato e grado del giudizio ex articolo 129 cod. proc. pen., qualora non risulti una prevalente causa di proscioglimento nel merito, pur in assenza di norme di attuazione a causa della mancata conversione della relativa decretazione d'urgenza. (Vedasi Corte Costituzionale sentenze n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 68, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)