Sez. 5, Sentenza n. 1826 del 16/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212690 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Opinioni espresse da un parlamentare - Insindacabilità - Verifica dei relativi presupposti - Potere esclusivo della Camera di appartenenza -.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione addebitata a soggetto investito della qualità di parlamentare, mentre è consentito al giudice ordinario, in assenza di pronuncia della Camera di appartenenza del parlamentare stesso, valutare se il fatto sia o meno da considerare scriminato ai sensi dell'art.68, comma 1, Cost. (in base al quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"), lo stesso non può dirsi quando la Camera di appartenenza del parlamentare, sia pure su iniziativa di quest'ultimo - dovendosi invece escludere la possibilità di una iniziativa del giudice ordinario - si sia espressa nel senso dell'insindacabilità delle affermazioni asseritamente diffamatorie, ai sensi del citato art.68, comma 1, Cost. In tale ipotesi il giudice ordinario non può che prendere atto della valutazione espressa dal Parlamento, adeguandovisi e quindi dichiarando la non punibilità del fatto perché commesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ovvero sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale ove ritenga contestabili le concrete modalità di esercizio del potere del Parlamento "per vizi del procedimento oppure per omesso o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti" ai fini della validità del suddetto esercizio (Corte cost.n.443 del 1993).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 1, Costituzione art. 21, Costituzione art. 134, Legge Cost. 29/10/1993 num. 3, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)