Sez. 5, Sentenza n. 8412 del 06/05/1998 Ud. (dep. 17/07/1998) Rv. 211528 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE | Dichiarazione di insindacabilità operata dalla Camera dei Deputati dopo l'instaurazione del procedimento - Declaratoria di improcedibilità - Obbligatorietà.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
Nel caso che la Camera dei Deputati abbia affermato la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, e questa affermazione non venga impugnata con la elevazione del conflitto di attribuzione, la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio. Ciò in quanto l'effetto inibitorio esprime un ostacolo di ordine procedimentale, trovante la sua fonte in una norma costituzionale di carattere sostanziale, con la conseguenza che la formula più appropriata, tra quelle che attengono all'art. 620 cod.proc.pen. è quella di annullamento senza rinvio per improcedibilità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge Cost. 29/10/1993 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)