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Sez. L, Sentenza n. 7283 del 06/12/1983 (Rv. 431881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ.*

Le garanzie procedurali fissate dai primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), con riguardo all'irrogazione di sanzioni disciplinari, trovano applicazione anche per i licenziamenti intimati per ragioni disciplinari, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità delle suddette norme resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982, di immediata operatività nei giudizi pendenti. (V 4719/83, mass n 429610; (V 3130/83, mass n 428043; (V 1228/83, mass n 426016).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)