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Sez. 4, Sentenza n. 8589 del 14/01/2008 Ud. (dep. 27/02/2008) Rv. 238965 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Appalto di lavori di ristrutturazione edilizia - Committente - Obblighi.
Stato
decisa il 2008-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238965-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. (Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall'impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3 com. 8, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)