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Sez. 2, Sentenza n. 32033 del 12/06/2003 Ud. (dep. 30/07/2003) Rv. 226258 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Impedimento a comparire dell'imputato - Richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal difensore senza adeguata documentazione relativa allo stato di detenzione dell'imputato - Obbligo del giudice di disporre accertamenti - Esclusione - Valutazione del giudice sulla probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire - Rigetto dell'istanza di rinvio - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226258-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE

In tema di legittimo impedimento dell'imputato, non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice dichiari la contumacia anziché disporre il rinvio dell'udienza richiesto dal difensore, qualora questi non abbia fornito adeguata documentazione sulla situazione impeditiva del suo assistito, trovando applicazione, in tale ipotesi, il regime dettato dall'art. 420-ter comma 2 cod. proc. pen., secondo cui il giudice non è tenuto a svolgere gli opportuni ulteriori accertamenti, ma può semplicemente ritenere non attendibile la sussistenza del dedotto impedimento (nella specie l'imputato era in stato di detenzione disposto successivamente alla citazione per il giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)