Sez. L, Sentenza n. 4472 del 08/07/1986 (Rv. 447228 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CALCOLO - RETRIBUZIONE BASE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - INCLUSIONE - ABROGAZIONE DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 EX ART. 104 DEL D.P.R. N. 753 DEL 1980 - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CALCOLO - RETRIBUZIONE BASE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - INCLUSIONE - ABROGAZIONE DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 EX ART. 104 DEL D.P.R. N. 753 DEL 1980 - IRRILEVANZA.*
Salva la facoltà della contrattazione collettiva di adottare un diverso sistema di computo che, pur escludendo dalla retribuzione base da maggiorare qualcuna delle erogazioni ulteriori, assicuri al lavoratore - ad esempio mediante l'applicazione di una percentuale di maggiorazione più alta di quella legale (dieci per cento) - un risultato economico eguale o più vantaggioso, anche in relazione ai rapporti di lavoro degli autoferrotramvieri, la retribuzione per il lavoro ordinario, sulla quale va calcolata la maggiorazione per il lavoro straordinario, comprende tutte le erogazioni fisse e continuative, e perciò anche i ratei delle mensilità aggiuntive (le quali vanno computate senza tener conto del compenso per il lavoro straordinario, benché fisso e continuativo). In contrario non ha alcuna Rilevanza l'abrogazione del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione) ad opera dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, perché, venuta meno la disciplina speciale per i suddetti rapporti di lavoro, operano gli analoghi principi generali in materia di remunerazione del lavoro straordinario, che l'accordo nazionale 12 marzo 1980 per gli autoferrotramvieri (decorrente dall'1 gennaio 1980) ha specificamente stabilito, all'art. 11, con il computo della percentuale di maggiorazione sulle quote orarie della retribuzione normale aumentata dei ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità. (V 3617/85, mass n 441215; (V 2520/85, mass n 440346; (V 2284/85, mass n 440173; (V 2002/85, mass n 439909; (V 1480/85, mass n 439494; (V 1148/85, mass n 439275; (V 620/85, mass n 438831; (V 481/85, mass n 438689; (V 480/85, mass n 438688).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)