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Sez. 2, Sentenza n. 1776 del 20/02/1998 (Rv. 512808 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Natura giuridica di diritto potestativo - Esercizio - Conseguenze - Caducazione del precedente trasferimento coattivo del bene - Configurabilità - Esclusione - Nuovo acquisto del bene con efficacia "ex nunc" - Configurabilità - Diritti reali parziari gravanti sull'immobile prima dell'espropriazione - Reviviscenza per effetto della retrocessione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512808-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

Al proprietario di un immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, compete un diritto potestativo di "riacquisto" del bene il cui esercizio non dà, peraltro, luogo alla caducazione del precedente trasferimento coattivo, bensì ad un nuovo acquisto a titolo derivativo, con efficacia "ex nunc", e per un prezzo da determinarsi "ex novo" con riferimento al momento dell'atto di retrocessione che, lungi dal porre nel nulla il decreto di espropriazione, ne presuppone la perdurante operatività, non eliminandone gli effetti, ma producendone di nuovi e parzialmente contrari. Ne consegue che, avendo il provvedimento di espropriazione determinato la automatica estinzione degli eventuali diritti reali parziari gravanti, in precedenza, sul bene (trasferendone, di esso, la piena proprietà all'ente pubblico), nessuna reviviscenza di tali diritti è possibile per effetto dell'intervenuta retrocessione dell'immobile al precedente proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)