Sez. 6, Sentenza n. 6240 del 17/01/2012 Cc. (dep. 16/02/2012) Rv. 252420 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riconoscimento di incompetenza per territorio del gip - Ritenuta insussistenza del presupposto dell'urgenza ex art. 291, comma primo, cod. proc. pen. - Annullamento dell'ordinanza cautelare - Abnormità del provvedimento del tribunale del riesame - Configurabilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo rilevato l'incompetenza per territorio del giudice che ha adottato la misura cautelare personale ed avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza, previsto dall'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non si limita a trasmettere gli atti all'AG territorialmente competente ma annulla la misura stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)