Sez. 4, Sentenza n. 30328 del 21/06/2005 Cc. (dep. 10/08/2005) Rv. 232027 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Incompetenza - Deducibilità in sede di impugnazione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
L'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta con le impugnazioni de libertate e, conseguentemente, riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art.291 comma secondo cod. proc. pen., legittima, nel caso, il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Ne consegue che l'incompetenza eventualmente dichiarata dal giudice dell'impugnazione renderà provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il disposto dell'art. 27 cod. proc. pen.; mentre, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione apprezzi l'insussistenza dell'urgenza, con la declaratoria di incompetenza, dovrà annullare la misura. Tale apprezzamento deve essere effettuato con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, ovvero con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere alla disamina degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)